NORMATIVA
A CHI SONO RIVOLTE
I bandi per borse di studio sono rivolti a Dottori di ricerca o a laureati con laurea V.O. o specialistica/magistrale in possesso di un curriculum scientifico-professionale documentato, idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo.
Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall’Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.
ATTIVAZIONE
Il responsabile dell’attività di ricerca presenta la proposta al Consiglio di Dipartimento
COPERTURA FINANZIARIA
Le borse sono finanziate dalle Unità Amministrative su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di Enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario e dei fondi di finanziamento ordinario (FFO)
DURATA
6/9/12 mesi
RINNOVO
Massimo due volte consecutive
IMPORTO MINIMO
1000 euro mensili
Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa; in ogni altro caso, l’importo della borsa non dovrà essere superiore all’importo minimo di un assegno di ricerca, stabilito con decreto ministeriale di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010.
MODULISTICA
Referente:
Ultimo aggiornamento
23.12.2020